Art. 2.

      1. Le attività di prevenzione e di cura dei disturbi mentali sono svolte per mezzo del dipartimento di salute mentale (DSM).
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano godono di autonomia organizzativa e determinano gli indirizzi per l'istituzione e il funzionamento delle strutture operative di cui al comma 1.
      3. Il responsabile del DSM è nominato dalla azienda sanitaria locale (ASL) competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di assunzione, e deve essere un medico di comprovate esperienze nello specifico settore e con spiccate capacità organizzative e imprenditoriali, al fine di attuare quanto previsto dalla presente legge, nonché dalle linee guida emanate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
      4. Il DSM effettua gli interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e condivide con il medico di famiglia la responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale stabiliti in relazione al suo stato.
      5. Il DSM garantisce trattamenti differenziati in funzione delle diverse caratteristiche dei pazienti e della differente natura delle malattie psichiche. Per tali scopi, nell'ambito degli interventi di cui al comma 4, garantisce l'esistenza di strutture, anche residenziali, diversificate per tipologia, livelli di assistenza e di protezione.
      6. Le strutture residenziali di assistenza (SRA) sono destinate alle persone affette da disturbi mentali in fase post acuta, non assistibili a domicilio, o che hanno motivi di incompatibilità alla convivenza nel proprio

 

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nucleo familiare o che preferiscono tale forma di assistenza all'assistenza domiciliare e che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi. Le SRA sono strutture autonome, coordinate dai rispettivi DSM di appartenenza e poste sotto la loro supervisione.
      7. Le SRA devono rispondere agli specifici standard stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Le SRA sono strutture non solo a carattere sanitario, ma di tipo residenziale, aperte e piacevoli, ove si effettuano programmi riabilitativi, attività lavorative, ricreative, attività fisica e ogni altra attività fissata con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute, in conformità ai citati standard.
      8. Al fine di realizzare SRA conformi agli standard di cui al comma 7, i DSM possono stipulare apposite convenzioni con il privato sociale, le cooperative sociali e le imprese sociali, in particolare per l'inserimento dei pazienti nel mondo del lavoro.
      9. I DSM hanno il compito di:

          a) assicurare il trattamento psichiatrico di diagnosi e di cura in fase di degenza ospedaliera fino al completamento del ciclo terapeutico dell'episodio acuto;

          b) curare le persone affette da disturbi mentali a livello ambulatoriale e domiciliare, assicurando le terapie necessarie al loro recupero, e garantire un'adeguata attività terapeutico-riabilitativa nella fase di subacuzie o di postacuzie;

          c) organizzare e controllare l'inserimento della persona affetta da disturbi mentali in fase cronica e non assistibile a domicilio nelle strutture di tipo residenziale preferibilmente scelte dalla persona stessa o dai suoi familiari o da chi ne è responsabile, anche se non facenti parte del territorio di competenza dei DSM;

          d) seguire e controllare il passaggio dell'utente nelle varie strutture, tenendone costantemente informati i familiari, ovvero il tutore, i conviventi e il medico di famiglia;

          e) collaborare con gli enti locali e con le altre strutture competenti per gli interventi

 

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sociali necessari alla integrazione dei pazienti affetti da disturbi mentali anche sotto il profilo lavorativo;

          f) garantire l'esistenza di strutture abitative destinate alle persone affette da disturbi mentali in fase postacuta;

          g) assicurare il servizio di emergenza psichiatrica territoriale per le situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare;

          h) disporre di strutture di pronta accoglienza, anche in collaborazione con organizzazioni di volontariato, che non effettuano alcuna attività terapeutica o diagnostica, ma garantiscono accoglienza ed ascolto alle persone in situazione di grave e temporaneo disagio mentale.

      10. In ciascuna regione o provincia autonoma deve essere istituita almeno una SRA ad alta protezione per accogliere le persone affette da gravi psicopatologie, anche in regime di trattamento sanitario obbligatorio, o che rifiutano l'inserimento in altre strutture o comunità terapeutiche. I comuni devono provvedere, nell'ambito delle loro disponibilità, al reperimento delle strutture immobiliari per fini residenziali o lavorativi, per la realizzazione delle SRA.
      11. I soggetti destinati all'ospedale psichiatrico giudiziario, qualora non siano stati condannati per gravi delitti contro le persone, possono, su disposizione del magistrato competente, scontare la propria pena nella SRA ad alta protezione di cui al comma 10, in conformità alle direttive stabilite dal decreto di cui al comma 12.
      12. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità del ricovero presso le SRA ad alta protezione dei soggetti di cui al comma 11.
      13. I DSM hanno, altresì, i seguenti compiti:

          a) fornire attività di consulenza a favore delle strutture ospedaliere di degenza e di pronto soccorso, dei medici di famiglia e dei medici dei servizi previdenziali;

 

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          b) garantire che il personale già attualmente in forza presso gli ex ospedali psichiatrici, i reparti di psichiatria, i presìdi ospedalieri, le comunità psichiatriche o comunque impiegato nel settore della salute mentale, riceva una formazione professionale adeguata al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità e i tempi di tale formazione professionale;

          c) istituire e organizzare al proprio interno le unità operative di neuropsichiatria infantile, per il trattamento dei disturbi mentali in età evolutiva.

      14. Il DSM assicura l'istituzione di servizi differenziati, che devono comunque prevedere la realizzazione di:

          a) aree dedicate ad attività artistiche e ludiche;

          b) attività lavorative retribuite in cooperazione con il privato sociale e con le imprese sociali;

          c) corsie preferenziali per il reinserimento progressivo dei malati in attività lavorative esterne;

          d) una struttura di rete che consenta l'integrazione e la comunicazione di tutte le risorse disponibili.

      15. Ciascuna struttura operativa del DSM deve essere dotata di équipe multidisciplinari, di cui è responsabile un medico psichiatra.
      16. Il DSM effettua un monitoraggio sistematico della spesa sanitaria, in particolare delle spese sostenute per i ricoveri, e dei costi di trattamento per paziente e per patologia, secondo le modalità indicate dalle agenzie per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 9.
      17. Il DSM effettua altresì un monitoraggio sistematico dei risultati dei trattamenti, secondo le modalità indicate dalle agenzie per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 9.

 

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      18. I DSM collaborano con le istituzioni scolastiche, su segnalazione e richiesta di queste ultime, per compiti di intervento precoce sul disagio psichico e di informazione in favore del corpo insegnante.
      19. Per l'età evolutiva, che si conclude con il compimento del diciottesimo anno di età, le attività di prevenzione e di cura dei disturbi mentali sono svolte dalle unità operative di neuropsichiatria infantile di cui al comma 13, lettera c), operanti all'interno del DSM.